Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo | Via Bassignano 65 - 12100 Cuneo Tel. 017167411 - 0171436443 Fax. 0171694663

OPI Cuneo

Ordine delle professioni infermieristiche di Cuneo

OPI Cuneo | Via Bassignano 65 - 12100 Cuneo

Visite: 6.044

ISTITUZIONE GESTIONE SEPARATA ENPAPI

Cambia la tutela assistenziale e previdenziale per  le collaborazioni continuate e continuative e le collaborazioni non abituali (C.D. Mini Co.Co.Co)

ENPAPI, con il nuovo Regolamento di Previdenza 2013, approvato dai Ministeri Vigilanti il 29/03/2013, ha istituito una Gestione Separata cosi come previsto dal comma 4ter inserito in sede di conversione di legge 07/08/2013 n.135 nell’art. 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95.

Chi si deve iscrivere alla gestione separata ENPAPI ?

Alla Gestione Separata ENPAPI devono obbligatoriamente iscriversi gli Infermieri, Assistenti Sanitari e Infermieri Pediatrici che, nello svolgimento delle attività previste dai singoli profili professionali, percepiscono redditi derivanti dall’attività libero professionale svolta secondo le seguenti modalità (1.)
. rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
. contratto a progetto,
. collaborazioni occasionali di cui all’art. 61, comma 2, D.L.gs. 276/2003 (mini Co.Co.Co.)

1. Per tutti gli altri liberi professionisti che traggono reddito dallo svolgimento dell’attività professionale mediante titolarità di partita IVA individuale, in forma associata o tramite Società tra Professionisti o in qualità di soci di cooperativa di tipo A, rimane l’assoggettamento previdenziale alla Gestione Principale

ENPAPI.

 

Hanno obbligo di iscrizione alla gestione separata tutti i professionisti quindi che percepiscono compensi per lo svolgimento di attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza, anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione. Pertanto rientrano nell’obbligo di iscrizione:

. i componenti gli organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative;

. i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Collegi Provinciali IPASVI qualora svolgano contestualmente attività di lavoro di autonomo, anche sotto forma di collaborazione, con obbligo di iscrizione ad ENPAPI (attrazione del reddito nella sfera libero professionale);

. le docenze. L’attività di docenza si configura infatti come attività tipica dell’Infermiere, così come stabilito dall’art.1, comma 4, del D.M. 14/09/1994, n. 739 (Profili professionale dell’Infermiere), che dispone che “L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”. Gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari (inclusi i lavoratori dipendenti autorizzati dalla propria struttura) che effettuino attività di docenza in materie sanitarie presso Università, scuole professionali o altri istituti, con contratti a progetto, collaborazioni continuate e coordinative o contratti di collaborazione non abituale (cd. mini co.co.co) sono anch’essi destinatari della riforma.
Le uniche forme di prestazioni occasionali che non prevedono l’assoggettamento dei redditi derivati a ENPAPI sono quelle prive dei requisiti di abitualità e di professionalità. 

Quando si deve versare

L’entità e la struttura della contribuzione, nonché il riparto tra lavoratore e Committente, sono equiparate a quelle previste per i Collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS.
L’individuazione della corretta aliquota IVS da applicare è pertanto legata alla contestuale assenza o presenza di un’assicurazione presso un’altra forma di previdenza obbligatoria o all’essere titolari di trattamento pensionistico. 
. Titolari di rapporto di collaborazione non contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza  obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico

ANNO ALIQUOTA IVS

2012 e 2013 27%

2014 28%

In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72 % destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare, e dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

. Titolari di rapporto di collaborazione contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza  obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico

ANNO ALIQUOTA IVS

2012 18%

2013 20%

2014 21%

La contribuzione, determinata con le aliquote esposte, è dovuta e applicata sul reddito dell’iscritto fino al limite del massimale di reddito pari a :

. € 96.149,00 per l’anno 2012

. € 99.034,00 per l’anno 2013

Le norme non prevedono un importo minimo sul quale è comunque dovuto il contributo. L’importo dovuto deve essere rapportato al reddito effettivo.

La contribuzione dovuta alla Gestione Separata, compresa la percentuale dello 0,72 % qualora dovuta, non è tutta a carico del Collaboratore, ma divisa nella misura di due terzi (2/3) a carico del Committente e un terzo (1/3) a carico del Professionista.

E’ prevista anche la possibilità di una contribuzione volontaria per tutti gli iscritti che cessino l’attività libero professionale e vogliano proseguire il versamento della contribuzione all’Ente, nel caso in cui abbiano i seguenti requisiti :

versamento contributivo per almeno un anno nell’ultimo quinquennio;

versamento contributivo per almeno tre anni in qualsiasi epoca;

non abbiano copertura previdenziale presso altra gestione obbligatoria ovvero non siano titolari di pensione diretta.

Chi deve versare il contributo e come

Il Collaboratore ha solo l’obbligo di presentare la domanda di iscrizione presso la Gestione Separata ENPAPI, comunicando tempestivamente successivamente ogni variazione dei dati anagrafici comunicati, e di comunicare al proprio Committente la sua condizione previdenziale (se iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, pensionato, o privo di altra copertura previdenziale), se ha già presentato domanda di iscrizione, nonché altri dati a valenza fiscale.

È compito invece dei Committenti sia la denuncia dei compensi sia il versamento dei contributi, anche per quanto riguarda la quota a carico del Collaboratore previa trattenuta del relativo importo in busta paga, dopo aver provveduto alla registrazione quali aziende contribuenti presso la Gestione Separata ENPAPI.
Il Committente deve effettuare il versamento della contribuzione complessivamente dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Al momento attuale il pagamento delle contribuzioni deve avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente , intestato ad ENPAPI, appositamente attivato presso la Banca Popolare di Sondrio (IBAN : IT 10 D 05696 03211 0000 7888 X31) rispettando le istruzioni fornite da ENPAPI per la compilazione dell’ordine di bonifico (specialmente per quanto riguarda la causale ed il periodo di riferimento, fac simile di ordine di bonifico viene appositamente elaborato direttamente dal software DARC scaricabile dal sito di ENPAPI). ENPAPI ha già intrapreso l’iter necessario per richiedere la stipula di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, se il procedimento darà esito positivo in futuro sarà possibile per gli utenti ENPAPI effettuare il versamento dei contributi mediante riscossione unificata (F24).

Il Committente è inoltre tenuto ad inviare mensilmente i dati retributivi dei propri collaboratori a ENPAPI attraverso l’utilizzo del software DARC fornito dallo stesso, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del compenso e a trasmettere il file contenente tale denuncia, elaborato con la procedura DARC, all’Agenzia delle Entrate utilizzando gli appositi programmi ENTRATEL o FISCONLINE.

Da quando parte l’obbligo per l’iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
L’obbligatorietà dell’iscrizione è stata fissata retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2012, con delibera n. 142 assunta dal Consiglio di Amministrazione ENPAPI riunitosi in data 16/04/2013, è stato previsto un periodo transitorio necessario per permettere a tutti i Committenti di adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal Regolamento di Previdenza a Assistenza della Gestione Separata ENPAPI: entro il 30/06/2014 dovranno pervenire all’Ente le denuncie retributive e contributive arretrate (dal 01/01/2012) in relazione a ciascun Collaboratore, nonché i pagamenti relativi ai periodi arretrati per i quali è stata presentata la denuncia.
Si ricorda che, essendo i compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività mediante contratto di collaborazione, anche non abituale, fiscalmente assimilabili ai redditi da lavoro dipendente, i compensi percepiti dai collaboratori entro il 12 /01/2012, se riferibili all’anno 2011 e dichiarati fiscalmente nell’anno 2011, sono assoggettati alla normativa previgente.

Ai Committenti interessati alla regolarizzazione del periodo pregresso entro il 30/06/2014 non sarà applicata nessuna delle sanzioni previste dal regime sanzionatorio vigente.

Il Collaboratore sarà tenuto a restituire al Committente la maggiorazione pari al 4% (al 2% se Pubblica Amministrazione) percepita sui compensi relativi all’anno 2012 oltre alla quota, pari ad 1/3 del totale, a carico del Collaboratore stesso.

Sanzioni previste per gli inadempienti
La normativa prevede specifici tipi di inadempienze, in relazione alla gravità dei quali vengono applicate sanzioni diversificate, tenuto conto anche del comportamento del trasgressore. La Legge 388/2000, infatti, ha previsto un trattamento più severo per i casi di evasione contributiva rispetto all’omissione contributiva, in considerazione della maggiore pericolosità sociale della condotta.

La prima fattispecie si verifica in caso di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occultare i rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (casi di infedeltà delle denuncie stesse). La seconda si applica, invece, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, il cui ammontare è ricavabile dalle denuncie e/o registrazioni obbligatorie.

ENPAPI ha costituito un ufficio ispettivo per vigilare sul corretto inquadramento contrattuale, fiscale e previdenziale delle prestazioni.

 

 La Presidente

 Laura Barbotto