È in vigore dal 4/9/13 la Legge 6 agosto 2013 n. 97 sulle Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 20/8/13 Serie Generale n. 194, che all’art. 7 dispone in materia di accesso
ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni modificando l’art. 38 del D.Lvo 30/3/2001 n.
165 come di seguito riportato.
1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni
per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all’accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell’Unione europea, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
In base quindi a quanto su riportato i cittadini stranieri non comunitari potranno partecipare a concorsi pubblici e lavorare nella Pubblica Amministrazione in presenza di alcune condizioni: che siano titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure siano titolari dello status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria.
Con tale legge l’Italia si adegua alle direttive dell’Unione e a svariate sentenze emesse dalla nostra Magistratura con esito a favore dei cittadini stranieri.
Cordiali saluti.
La presidente
Annalisa Silvestro