Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo | Via Bassignano 65 - 12100 Cuneo Tel. 017167411 - 0171436443 Fax. 0171694663

OPI Cuneo

Ordine delle professioni infermieristiche di Cuneo

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Perché il Collegio?

La Costituzione italiana, in modo esplicito, protegge la salute come “diritto fondamentale dell’individuo” e come “interesse della collettività” (Art. 32) La salute è riconosciuta sia come tradizionale diritto di libertà, sia come diritto sociale di prestazione.

Una prestazione che deve essere erogata da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante e che non abbia pendenze rilevanti con la giustizia

 

il Collegio IPASVI tutela i Cittadini che fruiscono dei Servizi erogati dai Professionisti iscritti

Le professioni e le loro reciproche relazioni giocano nel campo sanitario un ruolo di fondamentale importanza. I contenuti e l’organizzazione dei saperi, i confini che tra questi si stabiliscono, le modalità di trasmissione alle persone che hanno una   esclusiva  sulla concreta applicazione del sapere stesso, il modo in cui nelle organizzazioni i compiti vengono distribuiti tra gli appartenenti alle diverse comunità professionali sono tutti elementi che concorrono a definire non solo i risultati complessivi dei processi di cura in termini di efficacia ed efficienza, ma anche la nozione stessa di salute (Mario del Vecchio , 2011)

 

il Collegio IPASVI tutela e sostiene gli Infermieri iscritti all’Albo nella loro Professionalità favorendo la loro crescita culturale, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.

Una   professione  crea la possibilità per i membri della professione, nei differenti contesti nei quali operano, di applicare effettivamente e in autonomia le proprie conoscenze e competenze;

 

il Collegio IPASVI sostiene gli Infermieri iscritti all’Albo nell’esercizio della loro professionalità,
nel contrasto all’abusivismo, nella vigilanza sul rispetto del Codice deontologico

Una   professione  ha un apparato giuridico con un proprio “ordinamento professionale” che poggia sui principi e sulle norme che disciplinano la struttura organizzativa e l’azione degli organi professionali e i rapporti esterni ed interni dei professionisti

 

I Collegi provinciali sono enti di diritto pubblico
non economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi ( Dlcps 233/46 e Dpr 221/50), dotati di una propria autonomia gestionale e decisionale, posti sotto la vigilanza del Ministero della Salute e coordinati nelle loro attività istituzionali dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI.

… in generale un gruppo professionale è costituito da coloro che svolgono la stessa attività di prestazione d’opera intellettuale in regime di libertà e si presenta in origine “ come un fenomeno di aggregazione o di agglutinamento sociale ” che è provocato dalla presenza di interessi comuni riguardanti l’esercizio di tale attività e dall’esigenza di una loro tutela unitaria.
Questo “ gruppo comunitario ” possiede un’attitudine ad auto-organizzarsi seguendo diverse forme e modelli di organizzazione che variano da forme elementari di rappresentanza fino alla costituzione di associazioni di natura privatistica.
L’intervento del legislatore avviene solitamente in un secondo tempo, spesso dietro sollecitazione degli stessi professionisti e con risultati diversi a seconda della partecipazione più o meno intensa di rappresentanti dello Stato all’interno dell’organizzazione del gruppo. Ed è proprio dietro la spinta via via    crescente degli stessi professionisti che lo Stato ha anche predisposto la disciplina di alcune nuove       professioni. (Claudia Golino)

 

In Italia i Collegi Ipasvi sono più di 100: i primi si sono costituiti nel 1954
legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46   e   Dpr 221/50

il complesso normativo cui fanno riferimento gli ordini e i collegi professionali è costituito sia da singole leggi professionali, spesso notevolmente diverse tra loro, sia dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

 

Tutte le attività del Collegio sono sovvenzionate dalle quote degli iscritti. Le quote sono stabilite dal singolo Collegio in rapporto alle spese:
di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, ecc.)  e alla quota da versare alla Federazione per finanziare le iniziative centrali.

L’organo di governo del Collegio è il Consiglio direttivo, che si rinnova ogni triennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti.

Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza del Collegio provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.