Aggiornamento: il D.L. n. 76/2020 è stato convertito nella L. n. 120/2020 la quale non ha modificato l'articolo 37, comma 1, lettera e) del predetto decreto, relativo all'obbligo per i professionisti di comunicare la propria pec all'Ordine di appartenza e alle conseguenze in caso di mancata comunicazione.
Articolo 37 Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed, entrata in vigore il giorno successivo) ha sostituito, per quanto qui di interesse, il comma 7bis dell'articolo 16 del Decreto Legge 29/11/2008, n. 185, rafforzando l'obbligo per i professioni iscritti negli Albi, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) ai rispettivi Ordini.
" Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'Albo o all'elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempire, entro 30 giorni, da parte dell'Ordine di appartenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospesione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle Pubbliche Amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del Decreto-Legislativo 7/03/2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19/03/2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi"
Obbligo di comunicazione indirizzo Pec